Art. 21
LEGGE 8 marzo 1951, n. 122
In vigore dal 13 set 1960
L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell', procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:
1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
2) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962
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COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 SETTEMBRE 1960, N. 962
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