Art. 8

LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10

In vigore dal 7 feb 1951
Il Comitato di cui al precedente articolo è costituito con decreto del Ministro per il tesoro ed è composto: da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 4°, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno della Ragioneria generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio e da uno dell'agricoltura. Il Comitato sarà presieduto dal Sottosegretario di Stato ai danni di guerra o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato che ne è membro. I detti rappresentanti sono scelti fra i funzionari di ruolo delle rispettive Amministrazioni, di grado non inferiore al 6°. Il direttore dell'Ufficio requisizioni e danni ha facoltà di assistere alle sedute del Comitato. - Il presidente ha facoltà di fare assistere alle sedute del Comitato altri funzionari di ruolo dei Ministeri competenti secondo la natura del bene per cui è richiesto l'indennizzo. Detti funzionari sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, su designazione della rispettiva Amministrazione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del tesoro che, in caso di assenza o di impedimento; è sostituito da altro funzionario dello stesso Ministero.
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