Art. 14

LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10

In vigore dal 7 feb 1951
Il decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, è abrogato. Non può essere accordata nessuna integrazione degli indennizzi liquidati dalle Autorità alleate, oppure, dalla Amministrazione italiana in base al predetto decreto legislativo n. 451, e già riscossi alla data di entrata in vigore della presente legge. Nell', secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226, in luogo delle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, devono intendersi richiamate le disposizioni della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;10#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo