Art. 15
LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10
In vigore dal 7 feb 1951
La presente legge si applica anche alla liquidazione:
a) dell'indennità per la requisizione in uso, da parte delle Autorità alleate, degli autoveicoli e rimorchi che dalle dette Autorità sono stati riconsegnati alla Amministrazione italiana, ovvero sono stati restituiti direttamente ai proprietari;
b) dell'indennità per la requisizione in proprietà, da parte delle Autorità alleate, di autoveicoli, di rimorchi e di accessori, in genere, di autoveicoli;
c) dell'indennità per il deterioramento straordinario degli autoveicoli e rimorchi contemplati nella lettera a).
Sono abrogate le disposizioni degli del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 46, e del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149, in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-01-09;10#art-15