Art. 15 · LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10

Art. 15

LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10

In vigore dal 7 feb 1951
La presente legge si applica anche alla liquidazione: a) dell'indennità per la requisizione in uso, da parte delle Autorità alleate, degli autoveicoli e rimorchi che dalle dette Autorità sono stati riconsegnati alla Amministrazione italiana, ovvero sono stati restituiti direttamente ai proprietari; b) dell'indennità per la requisizione in proprietà, da parte delle Autorità alleate, di autoveicoli, di rimorchi e di accessori, in genere, di autoveicoli; c) dell'indennità per il deterioramento straordinario degli autoveicoli e rimorchi contemplati nella lettera a). Sono abrogate le disposizioni degli del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 46, e del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149, in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennità.
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