Art. 3

LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10

In vigore dal 7 feb 1951
L'indennità per i danni di cui alle lettere d) ed e), del primo comma dell' non è cumulabile con altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura, eventualmente spettante per lo stesso fatto a carico dello Stato. Se l'indennizzo o beneficio predetto è a carico di enti pubblici o di privati ed è inferiore all'indennità liquidabile ai sensi della presente legge nei casi menzionati nel presente comma, la indennità è concessa limitatamente alla eccedenza; se pari o superiore nessuna indennità è concessa.
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