Art. 3
LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10
In vigore dal 7 feb 1951
L'indennità per i danni di cui alle lettere d) ed e), del primo comma dell' non è cumulabile con altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura, eventualmente spettante per lo stesso fatto a carico dello Stato.
Se l'indennizzo o beneficio predetto è a carico di enti pubblici o di privati ed è inferiore all'indennità liquidabile ai sensi della presente legge nei casi menzionati nel presente comma, la indennità è concessa limitatamente alla eccedenza; se pari o superiore nessuna indennità è concessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-01-09;10#art-3