Art. 4
LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10
In vigore dal 10 nov 1981
L'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione è sorto il rapporto o si è verificato il fatto che dà luogo alla richiesta di indennizzo, compie la istruttoria relativa alla richiesta medesima avvalendosi, per la valutazione dei beni, servizi o danni, dell'opera dell'Ufficio tecnico erariale.
All'accertamento delle condizioni indicate nell', alla determinazione della misura dell'indennizzo secondo equità ed in base ai criteri indicati nell', nonchè alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi stessi, provvederà:
entro i limiti di due milioni per ciascuna delle ipotesi contenute nelle lettere a), b), c) e d) dell' ed entro il limite di 500.000 lire, per le ipotesi contenute nella lettera e), l'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione si è verificato il fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo; oltre questi limiti, il Ministro per il tesoro, che dovrà sentire il parere del Comitato di cui all'.
I limiti di cui al presente articolo, per quanto riguarda i danni derivanti da requisizioni e occupazioni alleate, si riferiscono al complesso delle istanze avanzate da ciascuna ditta o persona, indipendentemente dalle località in cui si sono verificati i fatti che danno luogo alle richieste d'indennizzo, e pertanto tali richieste dovranno essere esaminate e definite tenendo conto del valore complessivo delle stesse per ciascun richiedente.
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