Art. 1

LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10

In vigore dal 7 feb 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È concessa un'indennità: a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorità italiane; b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate; c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorità italiane; d) per i danni, immediati e diretti, causati a beni dalle requisizioni di cui alla lettera a); e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate.
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