Art. 1
LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10
In vigore dal 7 feb 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È concessa un'indennità:
a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorità italiane;
b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate;
c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorità italiane;
d) per i danni, immediati e diretti, causati a beni dalle requisizioni di cui alla lettera a);
e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate.
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