Art. 8

LEGGE 21 dicembre 1950, n. 1018

In vigore dal 14 gen 1951
Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alle maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede con le entrate derivanti dall'applicazione del precedente . Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.
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