Art. 4
LEGGE 21 dicembre 1950, n. 1018
In vigore dal 14 gen 1951
Per i primi referendari e per i referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo previsto dall' del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, sostituito dall' del regio decreto-legge 5 febbraio 1939, u. 478, è ridotto a tre anni.
I posti di consigliere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai predetti primi referendari e referendari al compimento del periodo stabilito dal precedente comma.
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