Art. 3
LEGGE 21 dicembre 1950, n. 1018
In vigore dal 14 gen 1951
La riduzione di cui al quarto comma del precedente si renderà operante quando i magistrati attualmente fuori ruolo in eccedenza al numero di dodici unità verranno a cessare da detta posizione.
I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo iniziale di servizio richiesto dal secondo comma dell'. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma dello stesso decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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