Art. 10

LEGGE 21 dicembre 1950, n. 1018

In vigore dal 16 set 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - VANONI PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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