Art. 4
LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039
In vigore dal 19 gen 1951
Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 1047, n. 7.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Storico versioni
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