Art. 3
LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039
In vigore dal 25 mag 1999
La spesa relativa all'attuazione della presente legge graverà sul fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura e i relativi pagamenti saranno disposti col ruolo di spesa fissa. (1)
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