Art. 3 · LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039

Art. 3

LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039

In vigore dal 25 mag 1999
La spesa relativa all'attuazione della presente legge graverà sul fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura e i relativi pagamenti saranno disposti col ruolo di spesa fissa. (1)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-12-06;1039#art-3