Art. 2

LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039

In vigore dal 19 gen 1951
Ai magistrati promossi prima, dell'entrata in vigore della presente legge la indennità spetta, secondo le norme dell'articolo precedente, dalla data di assunzione delle funzioni, ovvero dal 1 gennaio 1950 se l'assunzione delle funzioni è anteriore a quest'ultima data.
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LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039 (Art. 2 Indennita' a favore dei magistrati promossi al terzo grado) — Testo vigente | Portale Normativo