Art. 2
LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039
In vigore dal 19 gen 1951
Ai magistrati promossi prima, dell'entrata in vigore della presente legge la indennità spetta, secondo le norme dell'articolo precedente, dalla data di assunzione delle funzioni, ovvero dal 1 gennaio 1950 se l'assunzione delle funzioni è anteriore a quest'ultima data.
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