Art. 4 · LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039

Art. 4

LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039

In vigore dal 19 gen 1951
Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 1047, n. 7. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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