Art. 5

LEGGE 10 ottobre 1950, n. 877

In vigore dal 28 nov 1950
È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge che ha effetto dall'inizio dell'anno accademico 1949-50. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 10 ottobre 1950 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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