Art. 3
LEGGE 10 ottobre 1950, n. 877
In vigore dal 28 nov 1950
Sono a totale carico degli allievi delle Accademie le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario.
Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno di volta in volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.
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