Art. 2
LEGGE 10 ottobre 1950, n. 877
In vigore dal 31 mag 1969
Agli allievi di cui al precedente è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi della Accademia della guardia di finanza.
L'indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata, a cura del Comando del rispettivo istituto, su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.
Le quote relative, agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.
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