Art. 1
LEGGE 10 ottobre 1950, n. 877
In vigore dal 28 nov 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.
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