Art. 4
LEGGE 6 ottobre 1950, n. 836
In vigore dal 25 ott 1950
Ogni violazione delle norme della presente legge e del relativo regolamento, potrà essere punita con la pena dell'ammenda fino a lire 500.000, ed eventualmente, con la chiusura temporanea dello stabilimento, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
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