Art. 2
LEGGE 6 ottobre 1950, n. 836
In vigore dal 25 ott 1950
Gli estratti ed i prodotti affini di cui al precedente articolo, nonchè le caratteristiche dei relativi recipienti ed involucri devono corrispondere ai requisiti che saranno determinati nel regolamento. Sui recipienti e sugli involucri dovranno essere sempre indicate la natura e la composizione degli estratti o prodotti contenutivi.
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