Art. 3

LEGGE 6 ottobre 1950, n. 836

In vigore dal 25 ott 1950
I produttori ed i confezionatori degli estratti e dei prodotti affini di cui all', già esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere l'autorizzazione, nel termine che sarà stabilito dal regolamento.
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