Art. 1

LEGGE 6 ottobre 1950, n. 836

In vigore dal 27 gen 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio. Tale autorizzazione è richiesta anche per la immissione al commercio interno dei prodotti di cui al comma precedente, provenienti dall'estero. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti.
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urn:nir:stato:legge:1950-10-06;836#art-1

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