Art. 7
LEGGE 28 luglio 1950, n. 737
In vigore dal 6 ott 1950
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI - PELLA - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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