Art. 2
LEGGE 28 luglio 1950, n. 737
In vigore dal 6 ott 1950
Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la difesa e il Ministro per le finanze, sarà provveduto alla ripartizione delle somme di cui al precedente fra i servizi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.
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