Art. 4
LEGGE 28 luglio 1950, n. 737
In vigore dal 6 ott 1950
Per le costruzioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152, sostituito "Ministero della difesa" il "Ministero delle finanze quando trattisi di costruzioni destinate esclusivamente ad ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.
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