Art. 5

LEGGE 28 luglio 1950, n. 737

In vigore dal 6 ott 1950
Le norme di cui all'art. 373 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, quà risulta sostituito dall' della legge 5 dicembre 1941 n. 1540, si applicano anche per i mutui che, in esecuzione della presente legge, l'istituto nazionale per case degli impiegati dello Stato contrarrà direttamente con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. Le stesse disposizioni si applicano inoltre per i mutui che l'Istituto contrarrà, in esecuzione della presente legge, sia con la Cassa depositi e prestiti che direttamente con altri enti, per costruzioni su aree cedute a titolo gratuito od oneroso dal Demanio dello Stato da Comuni, previa esibizione del verbale di consegna delle aree stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-07-28;737#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo