Art. 9
LEGGE 11 aprile 1950, n. 130
In vigore dal 16 apr 1950
I miglioramenti economici previsti dall'art. 1 della presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencati con gli stessi criteri e modalità dei decreti emanati in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778:
a) ai ricevitori del lotto, alle categorie di personale postelegrafonico previsto dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;
b) agli ufficiali giudiziari;
c) al personale aggregato delle carceri;
d) agli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
e) al personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nell'art. 1 della legge 12 aprile 1949, n. 149;
f) ai soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e della aeronautica, ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.
Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonchè ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui in precedenti occasioni siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.
Storico versioni
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