Art. 6

LEGGE 11 aprile 1950, n. 130

In vigore dal 16 apr 1950
Per il personale civile non di ruolo contemplato nell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 375, durante il periodo intercorso dalla data di allontanamento a quella della riassunzione in servizio saranno corrisposti all'Istituto nazionale di previdenza sociale i contributi assicurativi per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria nella misura e con le modalità delle norme in vigore nel suddetto periodo.
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