Art. 2
LEGGE 11 aprile 1950, n. 130
In vigore dal 16 apr 1950
Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'art. 8 del decreto legislative Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive estensioni, sui cottimi, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità e assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nell'articolo precedente stesso.
Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica o da quella delle Ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti più favorevole del premio d'interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.
Storico versioni
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