Art. 14
LEGGE 11 aprile 1950, n. 130
In vigore dal 16 apr 1950
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1949, salvo il diverso termine disposto per i comuni settimo e ottavo dell'art. 10.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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