Art. 6

LEGGE 24 ottobre 1949, n. 810

In vigore dal 18 nov 1949
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 24 ottobre 1949 EINAUDI DE - GASPERI - PELLA - GRASSI - SARAGAT TUPINI - VANONI - PACCIARDI - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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