Art. 6
LEGGE 24 ottobre 1949, n. 810
In vigore dal 18 nov 1949
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 24 ottobre 1949
EINAUDI
DE - GASPERI - PELLA - GRASSI - SARAGAT TUPINI - VANONI - PACCIARDI - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-10-24;810#art-6