Art. 1

LEGGE 24 ottobre 1949, n. 810

In vigore dal 18 nov 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell' del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono nominati due supplenti che verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento. I membri supplenti devono essere scelti fra impiegati di gruppo A della stessa Amministrazione cui appartiene il membro effettivo.
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