Art. 5

LEGGE 24 ottobre 1949, n. 810

In vigore dal 18 nov 1949
All'art. 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, è aggiunto il seguente comma: "I contratti stipulati in base alle norme di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e non registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, possono essere ancora registrati con la esenzione di cui all'art. 20 del decreto medesimo" .
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