Art. 4
LEGGE 24 ottobre 1949, n. 810
In vigore dal 18 nov 1949
Nella denominazione "contratti di guerra" di cui all' del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono compresi i contratti di noleggio e di gestione di navi preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra.
La liquidazione dei rapporti derivanti da contratti di noleggio e di gestione di navi, che non rivestano carattere di contratti di guerra, è di competenza delle Amministrazioni statali interessate.
È in ogni caso esclusa la liquidazione di mancato utile e di ogni altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione.
Nulla è innovato alle norme regolanti la materia della revisione dei prezzi, che non rientra pertanto nella competenza del commissario liquidatore.
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