Art. 5
LEGGE 8 giugno 1949, n. 428
In vigore dal 7 ago 1949
Il patrimonio, del Consiglio nazionale delle accademie esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è devoluto alla Unione accademica nazionale, alla quale è devoluto altresì il contributo di L. 1.000.000 stabilito a carico dello Stato con il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, a favore del Consiglio nazionale delle accademie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-06-08;428#art-5