Art. 1
LEGGE 8 giugno 1949, n. 428
In vigore dal 7 ago 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Consiglio nazionale delle accademie istituito con la legge 21 giugno 1938, n. 1031, è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-06-08;428#art-1