Art. 3

LEGGE 8 giugno 1949, n. 428

In vigore dal 7 ago 1949
L'Unione accademica nazionale è composta dei rappresentanti delle Accademie nazionali aderenti alla Unione accademica internazionale. Possono entrare a far parte dell'U.A.N. le altre Accademie nazionali quando possano partecipare attivamente a qualcuna delle ricerche e pubblicazioni di cui all'art. 2.
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LEGGE 8 giugno 1949, n. 428 (Art. 3 Soppressione del Consiglio nazionale delle accademie e ricostituzione dell'Unione accademica nazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo