Art. 4
LEGGE 8 giugno 1949, n. 428
In vigore dal 7 ago 1949
L'Unione accademica nazionale formulerà il proprio statuto, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro.
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