Art. 5

LEGGE 7 gennaio 1949, n. 5

In vigore dal 1 feb 1949
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a sopperire alle occorrenti spese col provento indicato nel disegno di legge n. 152 presentato il 29 novembre 1948 al Parlamento e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 gennaio 1949 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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