Art. 3
LEGGE 7 gennaio 1949, n. 5
In vigore dal 1 feb 1949
Le indennità di studio e di carica di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze: e sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio e della retribuzione.
Il compenso per lavoro straordinario di cui ai precedenti articoli non è dovuto durante i periodi di congedo e di aspettativa e in tutti gli altri casi in cui lo stipendio e la retribuzione vengano ridotti o sospesi.
Storico versioni
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