Art. 1

LEGGE 7 gennaio 1949, n. 5

In vigore dal 1 feb 1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le misure delle indennità di studio e di carica spettanti, a decorrere dal 1 luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, al personale insegnante, direttivo, ispettivo ed assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti sono stabilite nell'annessa tabella. A decorrere dal 1 luglio 1948 il compenso per lavoro straordinario previsto dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è assegnato a tutto il personale di cui al precedente comma nella misura mensile forfetaria indicata nella predetta tabella. Il compenso forfetario di cui ai precedente comma è, corrisposto, in ogni anno scolastico, limitatamente al periodo dal 1 ottobre al 31 luglio per il personale insegnante e assistente ed al periodo dal 1 settembre al 31 luglio per il personale direttivo ed ispettivo.
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