Art. 2
LEGGE 7 gennaio 1949, n. 5
In vigore dal 1 feb 1949
Le indennità ed il compenso di lavoro straordinario previsti nel precedente articolo non sono computabili agli effetti della pensione.
In nessun caso può essere percepita più di una indennità di studio e di un compenso di lavoro straordinario, nè più di una indennità di carica.
Per i maestri incaricati della supplenza di un circolo di direzione didattica e per i direttori incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica, l'indennità di carica non è cumulabile, salvo l'opzione per il trattamento più favorevole, con la retribuzione di cui all' del decreto legislativo 25 febbraio 1948, numero 264.
Storico versioni
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