Art. 2

LEGGE 7 gennaio 1949, n. 5

In vigore dal 1 feb 1949
Le indennità ed il compenso di lavoro straordinario previsti nel precedente articolo non sono computabili agli effetti della pensione. In nessun caso può essere percepita più di una indennità di studio e di un compenso di lavoro straordinario, nè più di una indennità di carica. Per i maestri incaricati della supplenza di un circolo di direzione didattica e per i direttori incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica, l'indennità di carica non è cumulabile, salvo l'opzione per il trattamento più favorevole, con la retribuzione di cui all' del decreto legislativo 25 febbraio 1948, numero 264.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-01-07;5#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 7 gennaio 1949, n. 5 (Art. 2 Determinazione della misura delle indennita' di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti) — Testo vigente | Portale Normativo