Art. 18

LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1271

In vigore dal 23 set 1950
Per l'esercizio finanziario 1948-49 è stabilito in lire 2.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia di cui all' della legge 11 febbraio 1941, n. 59.(1)
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