Art. 20
LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1271
In vigore dal 15 nov 1948
I residui risultanti al 1 luglio 1948 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1948-49, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
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