Art. 20

LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1271

In vigore dal 15 nov 1948
I residui risultanti al 1 luglio 1948 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1948-49, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1948-10-30;1271#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo