Art. 19
LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1271
In vigore dal 15 nov 1948
Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.
Tale modificazione può riguardare anche la scadenza dei Buoni.
È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni.
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