Art. 4
LEGGE 26 gennaio 1942, n. 39
In vigore dal 17 feb 1942
Gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere collocati a riposo, su domanda, quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo ed abbiano raggiunto rispettivamente i seguenti limiti di età:
Maggiore generale ispettore anni 58
Colonnello » 55
Tenente colonnello » 52
Maggiore » 50
Capitano, tenente e sottotenente » 48
Cessano dal servizio di autorità quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di età:
Maggiore generale ispettore anni 58
Colonnello » 62
Tenente colonnello » 60
Maggiore » 58
Capitano » 56
Tenente e sottotenente » 50
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