Art. 4

LEGGE 26 gennaio 1942, n. 39

In vigore dal 17 feb 1942
Gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere collocati a riposo, su domanda, quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo ed abbiano raggiunto rispettivamente i seguenti limiti di età: Maggiore generale ispettore anni 58 Colonnello » 55 Tenente colonnello » 52 Maggiore » 50 Capitano, tenente e sottotenente » 48 Cessano dal servizio di autorità quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di età: Maggiore generale ispettore anni 58 Colonnello » 62 Tenente colonnello » 60 Maggiore » 58 Capitano » 56 Tenente e sottotenente » 50
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